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Convenzione SIAE ed adeguamenti statutari per il TERZO SETTORE

Home / Convenzione SIAE ed adeguamenti statutari per il TERZO SETTORE

Una riflessione

20/10/2021

la fatica di comprendere

Importanti novità sul 3° settore

24/03/2021

 

 

Il Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) non è tenuto a verificare né la corretta convocazione, né i quorum con cui le assemblee degli enti del terzo settore di diritto hanno provveduto (o a seguito dell’ultima proroga provvederanno) all’adeguamento necessario per essere iscritti nel Runts. Gli uffici incentreranno, invece, le loro verifiche sulla conformità dei testi dei nuovi statuti al codice del terzo settore (cts). Così il ministero del lavoro con nota 3877 del 19/3/2021 a seguito di alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti, circa gli adeguamenti statutari al dlgs 117/2017 effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell’attivazione del Runts. L’art. 101, comma 2 del cts consente (a seguito di una serie di rinvii fino al 31 maggio) di provvedere all’adeguamento degli statuti di associazioni di promozione sociale (aps), organizzazioni di volontariato (odv) ed onlus, alle disposizioni inderogabili del dlgs 117/2017 (cts) con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Tali maggioranze sono ammissibili anche al fine di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Le disposizioni facoltative sono invece ammissibili sulla base dei quorum (di norma più qualificati) previsti dagli statuti degli enti. Tali disposizioni, secondo il Ministero, sono finalizzate a garantire i profili interni del rapporto associativo, non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione dell’associazione al Runts. Da quanto sopra deriva che gli uffici del Runts non potranno «essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee (profili che possono riguardare, tra l’altro, l’osservanza delle norme riguardanti la convocazione degli organi assembleari o l’effettiva presenza dei soci in numero sufficiente alla loro costituzione) né a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa”. Nei casi di inosservanza delle previsioni statutarie o legislative in merito alle modalità di convocazione, riunione, deliberazione degli organi assembleari, l’inidoneità delle maggioranze raggiunte rispetto alla tipologia di modifiche effettuate allo statuto o ancora l’assunzione da parte degli organi sociali di delibere in contrasto con le disposizioni statutarie, la sede opportuna per la tutela della lesione di tali diritti non può che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire. Il Runts potrà e dovrà verificare i risultati della deliberazione assembleare. Concentrando le verifiche sulla conformità finale del testo statutario anche in relazione a quanto previsto nell’art. 47, c. 2 del cts, che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell’ente quale Ets.


 

Il Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) non è tenuto a verificare né la corretta convocazione, né i quorum con cui le assemblee degli enti del terzo settore di diritto hanno provveduto (o a seguito dell’ultima proroga provvederanno) all’adeguamento necessario per essere iscritti nel Runts. Gli uffici incentreranno, invece, le loro verifiche sulla conformità dei testi dei nuovi statuti al codice del terzo settore (cts). Così il ministero del lavoro con nota 3877 del 19/3/2021 a seguito di alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti, circa gli adeguamenti statutari al dlgs 117/2017 effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell’attivazione del Runts. L’art. 101, comma 2 del cts consente (a seguito di una serie di rinvii fino al 31 maggio) di provvedere all’adeguamento degli statuti di associazioni di promozione sociale (aps), organizzazioni di volontariato (odv) ed onlus, alle disposizioni inderogabili del dlgs 117/2017 (cts) con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Tali maggioranze sono ammissibili anche al fine di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Le disposizioni facoltative sono invece ammissibili sulla base dei quorum (di norma più qualificati) previsti dagli statuti degli enti. Tali disposizioni, secondo il Ministero, sono finalizzate a garantire i profili interni del rapporto associativo, non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione dell’associazione al Runts. Da quanto sopra deriva che gli uffici del Runts non potranno «essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee (profili che possono riguardare, tra l’altro, l’osservanza delle norme riguardanti la convocazione degli organi assembleari o l’effettiva presenza dei soci in numero sufficiente alla loro costituzione) né a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa”. Nei casi di inosservanza delle previsioni statutarie o legislative in merito alle modalità di convocazione, riunione, deliberazione degli organi assembleari, l’inidoneità delle maggioranze raggiunte rispetto alla tipologia di modifiche effettuate allo statuto o ancora l’assunzione da parte degli organi sociali di delibere in contrasto con le disposizioni statutarie, la sede opportuna per la tutela della lesione di tali diritti non può che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire. Il Runts potrà e dovrà verificare i risultati della deliberazione assembleare. Concentrando le verifiche sulla conformità finale del testo statutario anche in relazione a quanto previsto nell’art. 47, c. 2 del cts, che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell’ente quale Ets.

 

 

 

ISCRIZIONE AL RUNTS: CONVIENE O NON CONVIENE?

 

Com’è noto il Registro nazionale RUNTS sostituirà tutti i Registri locali. E’ bene comunque sottolineare che l’iscrizione non è obbligatoria ma garantirà, qualora si decidesse di provvedere, una serie di vantaggi fiscali; infatti la mancata iscrizione di un Ente non commerciale che opera senza fini di lucro al RUNTS preclude i benefici fiscali previsti dalla Riforma.

Orbene, le Associazioni ei i Circoli attualmente iscritti, nelle diverse Regioni, nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e di Promozione Sociale (APS), confluiranno nel RUNTS.

Il RUNTS sarà quindi nazionale ma gestito su base regionale con diverse sezioni:

ODV – APS – ETS (Enti Terzo Settore generici)

E’ bene evidenziare subito che l’iscrizione al RUNTS ha benefici ma anche costi, obblighi e possibili svantaggi.

LA FMI non può dare, a riguardo, un indirizzo certo, nel rispetto dell’autonomia gestionale di ogni singolo sodalizio. E’ bene che ognuno decida in maniera autonoma.

Ci limitiamo, pertanto, ad evidenziare quelli che potrebbero essere gli svantaggi ed i vantaggi di una iscrizione o meno al RUNTS.

 

Svantaggi:

costi da sostenere per adeguare entro il 31 ottobre 2020 l’atto costitutivo o lo statuto alle norme del Codice del Terzo Settore.

È bene ricordare che il termine per l’adeguamento degli statuti ha già subito tre rinvii: a) in principio il termine era stato fissato al 3 febbraio 2019; b) in seguito il D. Lgs.105/2018 [c.d. Decreto correttivo del Codice] lo ha spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 2020 dall’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (DL 3a/2019); c) infine, l’art. 35 del DL18/2020 (c.d. Cura Italia), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale COVID-l9,Io ha ulteriormente rinviato;

costi legati alla redazione e al deposito del bilancio.

L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico dovrà, infatti, redigere il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, rendiconto di gestione e relazione di missione, che illustra le principali voci di bilancio, l’andamento economico-finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. ll bilancio dovrà essere poi depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno. Gli Enti con proventi o entrate inferiori a 220.000 euro possono optare per un rendiconto per cassa. ln ogni caso il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero dei lavoro.

Come fare? La stragrande maggioranza delle Associazioni, annualmente, redige, correttamente, in base alle poche entrate che si registrano, un bilancio come semplice rendiconto annuale, non avendo né gli strumenti né un apparato contabile per redigere un bilancio per come richiesto dalla Riforma del Codice del Terzo Settore; costi afferenti la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (o Notaio) delle modifiche statutarie; costi afferente l’obbligo di possesso di un indirizzo PEC intestato al Gruppo.

Infatti, ogni comunicazione con il RUNTS deve avvenire per via telematica. Molteplici, poi, sono gli 0BBLIGHI derivanti dall’iscrizione al RUNTS. Basti pensare, solo per fare un esempio, a quanto prescrive l’art. 30 [commi 5 – 6 – 7 – 8] del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) in riferimento alle maggiori e più compiesse competenze e responsabilità del Collegio dei Sindaci Revisori.

Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo: 2399 del Codice Civile. I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del C.C.. Nei caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto  Legislativo  8  giugno  2001,  nr.  231,  qualora  applicabili,  nonché  sulla

 

adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articola 31, comma 1, la revisione legale dei conti. ln tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro,

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

l suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Vantaggi

Prima di elencare possibili vantaggi, sentiamo il dovere di evidenziare, preliminarmente, che essere Ente del Terzo Settore rappresenta senza dubbio una opportunità: la legge delega della riforma prevede che “L’iscrizione nel Registro (..) è obbligatoria per gli enti del Terzo Settore che si avvalgono prevalentemente a stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione con enti pubblici” ed il codice del Terzo Settore prevede che le pubbliche amministrazioni coinvolgano gli enti del Terzo Settore nei percorsi di co-programmazione e co-progettazione dei servizi ed attività che interessano anche il mondo culturale.

Quindi, ci siamo chiesti (con preoccupazione..!: un domani, qualora un gruppo o la stessa AFI decidesse di non iscriversi al RUNTS (e, quindi, non essere “Ente del Terzo Settore”) può accedere a contributi e finanziamenti pubblici?

Le Amministrazioni Locali (soprattutto le Regioni e lo stesso MiBACT chiederanno alle associazioni non profit l’attestato di iscrizione al RUNTS per partecipare ai bandi?

Risposte difficili che destano, in noi, molte preoccupazioni!!! Basti pensare che con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali introdotte dal Codice del Terzo Settore, le associazioni culturali non potranno infatti più beneficiare della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri soci per usufruire dei servizi istituzionali (in virtù alle modifiche apportate all’art. 148, terzo comma, del Tuir). Tali agevolazioni saranno infatti condizionate alla circostanza che i sodalizi si qualifichino come associazioni di promozione sociale.

Voglio accennare ora, a qualche vantaggio qualora l’AFI o un Gruppo ad essa associato, avesse l’interesse ad ottenere il riconoscimento giuridico, l’iscrizione nel Registro Unico può essere più efficace (o addirittura indispensabile) rispetto all’iter previsto dal DPR 361/2000. Ricordo, a tale proposito, che le associazioni riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale perfetta: esiste cioè una distinzione precisa tra patrimonio dell’associazione e patrimonio del singolo dirigente, nel senso che i creditori dell’associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati ma solo sul patrimonio dell’associazione.

Al contrario, le associazioni “prive di personalità giuridica” (è il caso dell’AFI) hanno una autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che, sulla scorta di quanto affermato dall’art.38 C.C. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i creditori potranno agire sul patrimonio dei rappresentanti dell’ente che hanno agito in nome e per conto dello stesso e che risponderanno delle obbligazioni dell’associazione personalmente e solidalmente.

Lente del Terzo Settore che deciderà di scriversi al Registro Unico avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi.

il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale.

È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente. Ci saranno agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli ETS e misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.

L’art 79 del Codice del Terzo Settore esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche (proprio tale vantaggio mi fa riflettere sulla possibilità che, per accedere a finanziamenti pubblici, potrebbe essere richiesto il certificato di iscrizione al RUNTS).

In conclusione, mi preme considerare che per le associazioni che vogliono affiliarsi all’AFI non esiste incompatibilità tra iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e affiliazione all’AFI. Anzi, l’adesione all’AFI, per i gruppi o associazioni che decidessero di non iscriversi al RUNTS, consente di essere aggiornati sulle problematiche esposte.

 

Tonino DI LAURO

L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEL TERZO SETTORE SLITTA AL 31 OTTOBRE 2020

 

Gentili Presidenti, Direttori, Rappresentanti Legali e promoters,
si comunica che con l’approvazione  in via definitiva  della legge di conversione del c.d. decreto crescita (di cui ovviamente siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) é diventata definitiva la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti delle onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale al fine della loro successiva iscrizione nel registro unico del terzo settore. 

Infatti, al comma 4 bis dell’articolo 43, viene previsto che, in deroga al termine di cui all’articolo 101, comma 2, del codice del terzo settore (i famosi 24 mesi dall’entrata in vigore del codice del terzo settore, che sarebbero scaduti il prossimo 3 agosto) “i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020“.

Riaprendo, poi, il termine che era già scaduto lo scorso 20 gennaio, viene concessa la medesima scadenza del 30 giugno 2020 anche per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali.

LA FMI provvederà a comunicare, appena stabiliti,  i nuovi termini e le modalità per accedervi.


Novità!!!!

 

 

Riceviamo alcune indicazioni da parte di SIAE e volentieri pubblichiamo:

Prot. 913_2019 ALL. – INDICAZIONI OPERATIVE PUBBLICA ESECUZIONE

Prot. 913_2019 Esecuzioni eventi live. Precisazioni

 

Convenzione SIAE 2021

 

 

Accordo SIAE 2022 – Nota prot. 2-662

 

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