Breve introduzione

L'accordo rinnovato, stilato dalla SIAE, è applicabile per le manifestazioni gratuite organizzate dai Gruppi aderenti alla FMI e ricalca per gran parte l'accordo ponte del 2002.

Gli importi dei diritti indicati nell'art. 4 sono quelli aggiornati per il 2006.

Per gli associati alla FMI è previsto uno sconto del 10% sulle tariffe indicate nell'art. 4 (art. 8).

Pregasi voler contattare la FMI per qualsiasi dubbio interpretativo o per interpretazioni divergenti del sottostante Accordo che dovessero essere applicate da parte degli uffici SIAE locali.

Grazie!

24.2.2006




ACCORDO  2006

tra

SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI



e
FEDERAZIONE MANDOLINISTICA ITALIANA


PREMESSO

che la Federazione Mandolinistica Italiana è un'associazione culturale che opera principalmente nell'ambito della musica strumentale con particolare attenzione alla promozione dell' arte mandolinistica;

CONSIDERATO

che la Società Italiana degli Autori ed Editori propende, in via generale e particolare, ad uniformare le normative e a razionalizzare e semplificare i criteri riguardanti i trattamenti tariffari che regolamentano il Diritto d' Autore dovuto per le pubbliche utilizzazioni del repertorio amministrato allo scopo di garantire parità di trattamento a parità di condizioni.

LE PARTI

Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE

e Federazione Mandolinistica Italiana, di seguito denominata FMI

CONVENGONO di sottoscrivere il presente accordo che sostituisce l'accordo ponte dell'8/10/2002.


ARTICOLO 1

Sfera di applicazione dell'accordo ponte

Oggetto del presente accordo sono le utilizzazioni gratuite del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica, effettuate con esibizioni “dal vivo" su tutto il territorio nazionale, nel corso di manifestazioni e spettacoli folcloristici direttamente organizzati dai Gruppi aderenti alla FMI.

ARTICOLO 2

Esclusioni

Si intendono espressamente escluse dal campo dì applicazione dell'accordo le esecuzioni musicali effettuate:

1. nell'ambito di manifestazioni "gratuite" e "non gratuite" organizzate da terzi.

2. nell'ambito di manifestazioni "non gratuite" organizzate dai Gruppi stessi.

La valutazione della manifestazione "non gratuita", ove sorgano incertezze applicative, sarà rimessa all’esame di un Comitato Paritetico previsto dall'articolo 13 del presente accordo.

In attesa della determinazione del Comitato Paritetico, il Gruppo dovrà costituire - per la manifestazione oggetto dell'esame - un deposito di misura pari al 70% dei compensi dovuti per Diritto d' Autore.

Per quanto riguarda le fattispecie escluse dal presente accordo – nelle quali il Gruppo è direttamente organizzatore - verranno applicate le specifiche normative di riferimento.

ARTICOLO 3

Criteri di determinazione dei compensi per Diritto d' Autore

La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1, tiene conto quale parametro dell'affluenza prevista.

ARTICOLO 4

Compensi per Diritto d' Autore

I compensi di cui alla successiva tabella, vengono applicati alle esibizioni dei Gruppi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza di introiti. (Gli introiti di riferimento sono indicati nell'allegato accluso al presente accordo ponte).

Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti del Gruppo.

COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE
(a cui va aggiunta l'IVA del 20%)

Presenze previste

Compensi per ciascuna esecuzione

fino a 100 presenze

€ 60,13

da 101 a 300 presenze

€ 85,09

oltre 300 presenze

€ 177,56

Tali compensi si intendono a manifestazione e si applicano, quindi, anche agli eventi che prevedono la contemporanea esibizione di più gruppi di tradizione popolare.

ARTICOLO 5

Manifestazioni associazionistiche

La disciplina prevista dal presente accordo si applica anche alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Federazione firmataria, ivi compresi raduni, rassegne, gemellaggi e concorsi.

Per le manifestazioni a carattere nazionale, la FMI dovrà far pervenire in tempo utile la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.

ARTICOLO 6

Permesso spettacoli e trattenimenti

Il responsabile del Gruppo musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione, per il rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" e la contestuale corresponsione anticipata del compenso dovuto.

Qualora il responsabile del Gruppo sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà ad espletare le formalità previste, dovrà darne preventiva comunicazione al suddetto Ufficio - via fax o a mezzo telegramma, indicando data, ora e luogo dell'esecuzione - ed impegnarsi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno lavorativo all’esecuzione.

ARTICOLO 7

Programma musicale

All'atto del rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.

Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il “Permesso” regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà l'applicazione, a carico dell'organizzatore titolare del "Permesso", delle penali previste dal “Permesso Spettacoli e Trattenimenti”.

Nel caso in cui il programma eseguito sia costituito esclusivamente da opere originali di pubblico dominio (non costituenti elaborazioni tutelate) non è dovuto alcun compenso per diritti di esecuzione musicale.

Ove si renda necessario un supplemento di istruttoria per la verifica dell'effettivo status delle opere utilizzate, l'Ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalla precedente tabella, da rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici.

Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio SIAE territorialmente competente, e fornire un elenco delle composizioni musicali utilizzate.

ARTICOLO 8

Attestato di adesione

Gli associati alla FMI, per poter usufruire del trattamento tariffario previsto dal presente accordo, devono presentare all'Ufficio SIAE competente per territorio, il certificato comprovante la loro adesione alla FMI per l'anno in corso.

ARTICOLO 9

Inadempienze

L’inadempienza del Gruppo musicale ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo, nonché nello specifico "Permesso" rilasciato dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10

Riduzioni

La SIAE, in ragione della collaborazione e delle attività di informazione che si renderanno necessarie da parte della FMI in fase di applicazione dell'accordo, riconosce agli aderenti alla FMI stessa una riduzione pari al 10% sulla misura dei compensi previsti dall'articolo 4.

ARTICOLO 11

Aggiornamento della misura dei compensi

La misura dei compensi di cui all’articolo 4 del presente accordo ponte è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 12

Durata e validità dell'accordo ponte

Il presente accordo ponte si riterrà valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2006 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.


 ARTICOLO 13


Comitato Paritetico

La FMI si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'accordo, che sarà valutata nell'ambito di un Comitato Paritetico.



S.I.A.E.

Società Italiana degli Autori ed Editori

 

 

F.M.I.

Federazione Mandolinistica Italiana

Il Presidente

(Dott. Artemisio Gavioli)





Allegato all’accordo SIAE/Federazione Mandolinistica Italiana

 LEGENDA DEGLI INTROITI COSTITUENTI BASE DI CALCOLO
PER IL DIRITTO D'AUTORE

- ammontare derivante dalla vendita dei biglietti;

- ammontare derivante dalla vendita di abbonamenti - ripartiti pro-quota tra le manifestazioni cui si riferiscono;

- 50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione;

- biglietti o altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alla man1festazione. In tal caso la base di calcolo, ai fini del Diritto d'Autore, è quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posto per il quale viene rilasciato;

- diritti di prevendita dei biglietti d’ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita direttamente dal soggetto organizzatore e costituisca, quindi, una maggiorazione deI prezzo del biglietto d'ingresso. Si dovrà, invece, tenero conto degli "introiti derivanti dalla prevendita gestita" da terzi ove il costo della prevendita superi il 15% del prezzo del biglietto. In tal caso, l’importo eccedente il 15% sarà assoggettato al Diritto d’Autore;

- quote sociali specifiche destinate alla manifestazione o ai cicli di manifestazioni;

- raccolta di oblazioni, specifiche per la manifestazione;

- 50% degli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale (per esempio: sponsorizzazioni a scopo turistico o di prodotti locali) destinati in modo specifico all'allestimento delle manifestazioni.

- 50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati.

- 35% degli introiti costituiti da contributi e sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali, destinati alla manifestazione;

- intero ammontare dei proventi derivanti da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica.