AGIBILITA' ENPALS
Situazione attuale
Circolare n. 6 del 20.4.2007 
Il comma 188, art.1, della L. n. 296/2006, che ha previsto l’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’ENPALS, per le prestazioni lavorative rese nell’ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e
folcloristiche, da giovani fino a diciotto anni, studenti, pensionati e coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a condizione che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di 5.000 euro
Il certificato di agibilità non è più previsto in presenza di attività dilettantistica o amatoriale come disposto dall'art. 5 della circolare n. 21 del 4.6.2002 del Servizio Contributi e Vigilianza dell'ENPALS.
Circolare 21/2002: www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=216
Circolare integrativa 27/2002 www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=227
Situazione antecedente la circolare ENPALS 21/2002
Per ottenere il "certificato di agibilità" (vedasi anche l'esauriente pagina fornita dall'Assessorato alla Cultura italiana della Provincia Autonoma di Bolzano su www.provincia.bz.it/cultura/agibilita.htm ), indispensabile per poter suonare senza che l'organizzatore possa essere accusato di "evasione contributiva", per quei gruppi/circoli/orchestre che non pagano alcun compenso ai propri soci (maestro direttore e organi sociali compresi) è sufficiente inviare (con lettera accompagnatoria raccomandata AR recante un recapito telefonico del presidente o responsabile del gruppo) alla sede Enpals competente
CLICCARE QUI PER SCARICARE LE DUE DICHIARAZIONI IN FORMATO WORD ZIPPATO
La ricevuta della raccomandata è già una certa garanzia e sicurezza sia per l'organizzatore che per l'associazione stessa.
Per chi fosse già in possesso del "certificato di agibilità", ricordarsi di allegarlo alla richiesta di rinnovo, che, in particolare per le associazioni senza fini di lucro, può essere richiesto anche per una durata di 12 mesi.
In virtù della convenzione dell'ottobre 2000 fra Siae ed Enpals, la pratica può essere consegnata anche agli uffici Siae; la spedizione per posta rimane comunque sempre possibile.